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Chiarimento

  • RIF. Chiarimento n. 6

    L’operatore economico, non avendo al proprio interno uno staff tecnico di progettazione, intende soddisfare i requisiti previsti dalla documentazione di gara per la progettazione, mediante l’indicazione di un progettista, a sua volta partecipante in RTP, che però al suo interno non dispone della figura dell’archeologo.

    Ciò premesso, si chiede di chiarire i seguenti punti:

    1) Se il predetto archeologo, non rientrando nello staff tecnico del progettista indicato, debba partecipare nel predetto Raggruppamento di professionisti in qualità di mandante.

    2) Se, relativamente ai requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al punto C.1, questi debbano essere posseduti dal RTP nel suo complesso, oppure da ogni componente del RTP in relazione alle prestazioni che intende eseguire e, pertanto, se uno dei componenti del RTP, ad es., non eseguirà prestazioni nell’ambito della categoria ib.09, non debba necessariamente possedere servizi analoghi in detta categoria, essendo tale requisito soddisfatto dall’altro componente RTP che effettivamente eseguirà la relativa prestazione in detta categoria.

    3) Che tali servizi analoghi non debbano essere indicati anche dall’archeologo considerando che l’archeologo svolgerà un’attività non rientrante nelle categorie previste.

    Domanda del: 29/10/2024 aggiornata il 29/10/2024
  • In relazione ai quesiti posti, si forniscono i seguenti chiarimenti:

    1) La figura dell’archeologo richiesta al punto B.2 del Disciplinare – Requisiti del Gruppo di Lavoro – può partecipare come mandante nel RTP del Gruppo di Lavoro o può venire semplicemente indicata dall’Operatore economico concorrente, in sede di partecipazione alla gara.

    2) I requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al punto C.1 del Disciplinare, devono essere posseduti dal Gruppo di Lavoro nel suo complesso (art.5C1)  e da ogni progettista del Gruppo di Lavoro in relazione alla categoria di prestazioni che intende svolgere (art.5C2).

    3) Si richiama quanto previsto in Disciplinare, che prevede:

    - possesso dei requisiti di ordine generale (Art.5.A);

    - possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art.5B2.

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