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Dettagli procedura

Finanziamento PNRR misura M2C2 – 4.4.1 “Rinnovo del parco autobus regionale per il trasporto pubblico con veicoli a combustibili puliti” Appalto integrato per la progettazione e realizzazione delle infrastrutture di supporto all’alimentazione elettrica degli autobus acquisiti nell’ambito del finanziamento PNRR.

Ente: CTM S.p.A.
Oggetto: Finanziamento PNRR misura M2C2 – 4.4.1 “Rinnovo del parco autobus regionale per il trasporto pubblico con veicoli a combustibili puliti” Appalto integrato per la progettazione e realizzazione delle infrastrutture di supporto all’alimentazione elettrica degli autobus acquisiti nell’ambito del finanziamento PNRR.
Tipo di fornitura:
  • Lavori
Tipologia di gara: Procedura Aperta
Criterio di valutazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
Modalità di espletamento della gara: Telematica
Importo complessivo a base d'asta: 10.551.257,63 €
Importo, al netto di oneri, soggetto a ribasso: 10.028.782,67 €
Oneri: 522.474,96 €
CIG: B36F6906E4
CUP: G20J22000000006
Stato: In svolgimento
Centro di costo: 1C - Servizio TPL
Data pubblicazione : 15 ottobre 2024 18:46:00
Termine ultimo per la presentazione di quesiti: 04 novembre 2024 8:00:00
Data scadenza: 15 novembre 2024 10:00:00
Documentazione gara:
Documentazione amministrativa richiesta:
Documentazione Offerta Tecnica:
Documentazione Offerta Economica:
Riepilogo informazioni: Finanziamento PNRR misura M2C2 – 4.4.1 “Rinnovo del parco autobus regionale per il trasporto pubblico con veicoli a combustibili puliti” Appalto integrato per la progettazione e realizzazione delle infrastrutture di supporto all’alimentazione elettrica degli autobus acquisiti nell’ambito del finanziamento PNRR.

Trattandosi di finanziamento con termini rigorosi da rispettare, invitiamo gli operatori economici interessati alla partecipazione a predisporre, fin da ora, i documenti a comprova del possesso dei requisiti di partecipazione richiesti nella documentazione di gara e i documenti utili ai fini della verifica dell'eventuale anomalia.

Relativamente al sopralluogo obbligatorio, dovrà essere inviata apposita richiesta entro il 04.11.2024, secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara (art. 7).

Si chiarisce che, rispetto all'importo della garanzia provvisoria che viene automaticamente calcolato dalla Piattaforma Digitale, l'importo richiesto della garanzia provvisoria, ai sensi di quanto previsto dal comma 10 dell'art. 106 del D. Lgs. n. 36/2023, non deve comprendere la parte relativa alla redazione della progettazione e risulta, pertanto, essere pari a € 200.975,00.

Si comunica, inoltre, che la versione del bando di gara recante l'identificativo e gli ulteriori dati assegnati a seguito della pubblicazione sull'Unione Europea, verrà pubblicato successivamente.

Rif. "Proroga Termini richiesta sopralluoghi": In riferimento alla procedura in oggetto, in ragione delle richieste pervenute e delle festività
appena trascorse, il termine del 04.11.2024, stabilito al terzo capoverso dell’art. 7) del Disciplinare di gara, entro il quale inviare apposita richiesta, tramite piattaforma telematica, area messaggistica, per l’effettuazione del sopralluogo obbligatorio, è da intendersi prorogato al giorno 07.11.2024, ore 13.00.

Pubblicazioni

Nome Data pubblicazione Categoria
Comunicazione su seduta pubblica 15 novembre 2024 13:07:09 Altri Documenti

Elenco chiarimenti

Chiarimento n. 1

Domanda:

Quesito n. 1) Si chiede se il requisito della categoria E.02, può essere coperto dalla categoria E.20 o E.21

Quesito n. 2) Buongiorno, la presente per informare che il mod. DGUE non è scaricabile. Si richiede cortesemente di pubblicarlo in formato editabile. Ringraziando anticipatamente, porgiamo distinti saluti

Risposta:

Risposta al quesito n. 1) La risposta è negativa. Il requisito previsto per la categoria non può essere raggiunto con i lavori relativi alle categorie-Id.Opere E.20 o E.21, in quanto, queste ultime, fanno riferimento a interventi di manutenzione su edifici o manufatti esistenti, mentre la  Categoria Id.Opere E.02 si  riferisce agli edifici di nuova realizzazione.

Risposta al quesito n. 2) Si richiama quanto espressamente previsto nel Disciplinare di gara, art. 8- Busta A – Documentazione amministrativa, punto 2), che viene di seguito riportato: “Il DGUE può essere inviato all’operatore economico solo nel formato .xml (non leggibile) della request. L’O.E. deve scaricare l’xml della request generato da CTM per poi ricaricarlo – firmato digitalmente – nell’apposita sezione nel cruscotto della propria area personale in piattaforma. In automatico, caricato l’xml della request verrà generato e visualizzato il modulo da compilare per generare la response. L’O.E. ha a tal fine anche a disposizione un apposito manuale da consultare. L’operatore economico ha la possibilità di scaricare la response sia in xml che in pdf. È richiesto il caricamento del DGUE in formato pdf. Il DGUE che l’operatore economico deve restituire alla stazione appaltante dovrà contenere i dati (es.: ID; UUID; ecc.) che identificano inequivocabilmente la procedura CTM S.p.A., inseriti nel file .xml reso disponibile sulla Piattaforma Digitale ai concorrenti dalla stazione appaltante” (pag. 28/39).

Chiarimento n. 2

Domanda:

RIF. Chiarimento n. 3

Chiarimenti art. 68 e art. 30 dell’All. II12 in materia di ATI, con riferimento al nuovo codice contratti e al superamento di limitazioni in materia di costituzione ATI quali quote maggioritarie, abolizione ATI orizzontali, verticali etc., si chiede conferma che l’impresa mandataria possa ricoprire una quota minoritaria rispetto alla mandante e, in dettaglio, può l’impresa mandataria ricoprire un 40% e la mandante avere una quota del 60%? Fermo restando che ogni impresa debba possedere requisiti di qualifica rispetto alla quota indicata in sede di offerta.

Risposta:

Si conferma quanto previsto dalla normativa vigente.

Chiarimento n. 3

Domanda:

RIF. Chiarimento n. 4

Buonasera, si richiede il seguente chiarimento circa gli importi posti a base di gara. Il Disciplinare di Gara, a pagina 6, riporta che: L’importo complessivo dell’intervento ammonta ad € 10.551.257,63, di cui € 101.402,83 di oneri per la sicurezza e € 421.072,13 di compenso professionale per la progettazione esecutiva, entrambi non soggetti a ribasso. L’importo a base di gara comprende € 81.454,48 per spese ed oneri accessori relativi alla progettazione esecutiva, oltre oneri previdenziali e assistenziali e IVA. Fino a qui, dunque, si legge che l’importo della progettazione esecutiva NON è soggetto a ribasso. Nel documento “Criteri di valutazione delle offerte e attribuzione del punteggio” invece, riguardo la valutazione economica è riportata la seguente nota: B1) Offerta Prezzo su Progettazione Esecutiva (solo oneri generali ed accessori) = 2 punti. Nello stesso documento, a pagina 11 è invece specificato che: Potranno essere assegnati fino ad un massimo di 2 punti per il ribasso percentuale sulla quota “oneri generali ed accessori” dell’importo della progettazione, pari a 81.454,48 €. Se ne deduce, quindi, che l’importo della progettazione esecutiva è composto da: 339.617,65 € di onorario NON ribassabile; 81.454,48 € di spese e oneri accessori ribassabili In contrasto con quanto riportato nel Disciplinare di Gara. Si chiede quindi di specificare quali siano gli importi da ribassare e quali siano quelli non ribassabili.

Risposta:

Fermo restando che l’importo a base di gara - sul quale effettuare il ribasso - è il seguente: € 10.028.782,67 (pari a € 9.947.328,19 + € 81.454,48) si conferma che l’importo complessivo per la progettazione esecutiva è pari a:

€ 502.526,61 di cui:

- € 421.072,13 compenso professionale per la progettazione non ribassabile;

- € 81.454,48 spese e oneri accessori relativi alla progettazione esecutiva ribassabile.

Chiarimento n. 4

Domanda:

RIF. Chiarimento n. 5

Con riferimento al criterio di valutazione: A1.1) Titolo di studio ed esperienza del personale di cantiere, si richiede cortese conferma che in questa fase, ai fini dell’ottenimento del punteggio, possa essere espresso semplicemente l’impegno a mettere a disposizione, in caso di aggiudicazione, un direttore tecnico con le caratteristiche richieste (così come indicato nel modello da presentare “modulo offerta tecnica”) e che quindi tale direttore tecnico non debba essere indicato nominativamente già in fase di gara. Altresì, in caso contrario, si richiede se il direttore tecnico possa essere anche un soggetto non dipendente dell’impresa e quale documentazione bisogna eventualmente presentare per dimostrare di possedere tale requisito premiante.

Risposta:

Relativamente al criterio di valutazione A1.1) del documento “Criteri di valutazione delle offerte e attribuzione del punteggio”, si conferma che il punteggio verrà assegnato nel caso di impegno alla “messa a disposizione”, tra il personale di cantiere, di un Direttore Tecnico di Cantiere con laurea triennale/magistrale ecc., in caso di aggiudicazione, conformemente a quanto richiesto nel “Modulo offerta tecnica”:

A.1.1) Titolo di studio ed esperienza del personale di cantiere

INDICARE -SE SI ASSUME L’IMPEGNO- UNA SOLA OPZIONE

- Impegno a mettere a disposizione un Direttore Tecnico laurea triennale come descritto al punto A.1.1) del documento “criteri di valutazione delle offerte e attribuzione del punteggio”

[] SI ¨

- Impegno a mettere a disposizione un Direttore Tecnico laurea magistrale come descritto al punto A.1.1) del documento “criteri di valutazione delle offerte e attribuzione del punteggio”

[] SI ¨”

Alla società aggiudicataria, che avrà indicato l’impegno a mettere a disposizione, tra il personale di cantiere, un Direttore Tecnico di Cantiere con laurea triennale/magistrale ecc. e che, pertanto, avrà ottenuto il relativo punteggio stabilito nel documento di gara richiamato sopra, sarà richiesto di fornire evidenza del concreto rapporto lavorativo, instaurato giuridicamente con tale soggetto, anche se non vincolato alla suddetta società da un rapporto di lavoro dipendente prettamente inteso.

Chiarimento n. 5

Domanda:

RIF. Chiarimento n. 6

L’operatore economico, non avendo al proprio interno uno staff tecnico di progettazione, intende soddisfare i requisiti previsti dalla documentazione di gara per la progettazione, mediante l’indicazione di un progettista, a sua volta partecipante in RTP, che però al suo interno non dispone della figura dell’archeologo.

Ciò premesso, si chiede di chiarire i seguenti punti:

1) Se il predetto archeologo, non rientrando nello staff tecnico del progettista indicato, debba partecipare nel predetto Raggruppamento di professionisti in qualità di mandante.

2) Se, relativamente ai requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al punto C.1, questi debbano essere posseduti dal RTP nel suo complesso, oppure da ogni componente del RTP in relazione alle prestazioni che intende eseguire e, pertanto, se uno dei componenti del RTP, ad es., non eseguirà prestazioni nell’ambito della categoria ib.09, non debba necessariamente possedere servizi analoghi in detta categoria, essendo tale requisito soddisfatto dall’altro componente RTP che effettivamente eseguirà la relativa prestazione in detta categoria.

3) Che tali servizi analoghi non debbano essere indicati anche dall’archeologo considerando che l’archeologo svolgerà un’attività non rientrante nelle categorie previste.

Risposta:

In relazione ai quesiti posti, si forniscono i seguenti chiarimenti:

1) La figura dell’archeologo richiesta al punto B.2 del Disciplinare – Requisiti del Gruppo di Lavoro – può partecipare come mandante nel RTP del Gruppo di Lavoro o può venire semplicemente indicata dall’Operatore economico concorrente, in sede di partecipazione alla gara.

2) I requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al punto C.1 del Disciplinare, devono essere posseduti dal Gruppo di Lavoro nel suo complesso (art.5C1)  e da ogni progettista del Gruppo di Lavoro in relazione alla categoria di prestazioni che intende svolgere (art.5C2).

3) Si richiama quanto previsto in Disciplinare, che prevede:

- possesso dei requisiti di ordine generale (Art.5.A);

- possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art.5B2.

Chiarimento n. 6

Domanda:

RIF. Chiarimento n. 7

QUESITO 1): con la presente si richiede di voler cortesemente confermare che la categoria IB.09 riportata a pagina 14 del Disciplinare di gara può essere sostituita e/o equiparata alla categoria IA.04 per un totale delle due pari a € 2.190.616,68.

QUESITO 2): si chiede se i professionisti debbano essere del gruppo di lavoro di cui al punto B del disciplinare, debbano essere semplicemente individuati e indicati nella documentazione di gara dall’impresa offerente oppure se debbano costituire un raggruppamento tra loro e/o con l’impresa offerente.

Risposta:

RISPOSTA al quesito 1): Si conferma che ai fini della determinazione dei lavori che concorrono al raggiungimento del requisito art. 5 - C.1 capacità tecnica e professionale relativa alla progettazione, esclusivamente per la categoria – ID.Opere – IB.09, è ammessa la qualificazione nella categoria IA.04.

Pertanto, nel caso si intenda sostituire il requisito relativo ai lavori di categoria IB.09 con lavori di categoria IA.04, sono ammissibili entrambe le due situazioni:

- espletamento negli ultimi cinque antecedenti la data di pubblicazione del bando, di servizi di progettazione, in numero non superiore a due, relativi ai lavori appartenenti alla categoria IA.04 per un totale di € 2.190.616,68 = € 687.817,66 + € 1.502.799,02;

       oppure:

- espletamento negli ultimi cinque antecedenti la data di pubblicazione del bando, di servizi di progettazione, in numero non superiore a due, relativi ai lavori appartenenti alla categoria IA.04 per un totale di € 687.817,66 e di servizi di progettazione, in numero non superiore a due, sempre per la categoria IA.04, per un totale di € 1.502.799,02.

 

RISPOSTA al quesito 2): Si richiama quanto previsto dal l’art.5 del disciplinare di gara, dove si prevede che “i concorrenti che non possiedono la suddetta qualificazione devono indicare o associare per la redazione del progetto, professionisti indicati dall’art. 66, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023. ……………………………………. In ogni caso tutti i concorrenti, singoli o raggruppati, con o senza attestazione SOA per la progettazione, dovranno dichiarare, a pena di esclusione, i dati identificativi dei professionisti di cui intendono avvalersi.

Sul punto si richiama anche quanto previsto dall’art.5.B.2 (……………..Tali soggetti, appartenenti allo staff tecnico del concorrente -in caso di qualificazione per costruzione e progettazione- oppure indicati dal concorrente o associati allo stesso, ……………………………………..)

Pertanto, i professionisti del gruppo di lavoro -se non facenti parte dello staff del concorrente- possono essere indicati dal concorrente o partecipare come associati, anche tra di loro in RTP, o associati allo stesso concorrente.

Chiarimento n. 7

Domanda:

RIF. Chiarimento n. 8

Chiediamo se i professionisti indicati dal concorrente debbano produrre il DGUE.

Risposta:

La risposta è negativa. In luogo del DGUE il disciplinare di gara richiede la presentazione del Modello CTM “Allegato C.

Chiarimento n. 8

Domanda:

RIF. Chiarimento n. 9

Si chiede conferma che per l’ottenimento del punteggio premiale nel criterio TABELLARE ( A.1.1 - A.1.2 - A.1.3- A.1.4- A.1.5 - A.2.1- A.2.2- A.3.1 - A.3.2 -) occorre dichiarare solo l’IMPEGNO da parte del concorrente, barrando il possesso del requisito nell’elaborato “Modulo offerta tecnica” senza allegare alcuna documentazione. Si chiede altresì, per quanto concerne il punto A4.1) “Organizzazione dei cantieri e mitigazione del loro impatto”, se ci sono indicazioni sui limiti dimensionali, ovvero sulla composizione e sul numero di facciate da rispettare all’interno della relazione descrittiva / qualitativa.

Risposta:

Per tutti i punti di cui al documento “Criteri di valutazione delle offerte e attribuzione del punteggio “, escluso il punto A.4.1, è sufficiente la compilazione e sottoscrizione del “ Modello Offerta Tecnica”. Si precisa che tale Modello comprende non solo dichiarazioni di impegno ma anche dichiarazioni relative al possesso attuale di taluni requisiti. In ogni caso nelle fasi successive della procedura si procederà alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati e dell’effettivo assolvimento degli impegni dichiarati. Relativamente al punto A.4.1 non è previsto un limite massimo dimensionale della Relazione. In ogni caso si richiama il documento “Criteri di valutazione delle offerte e attribuzione del punteggio” nella parte in cui sono esplicati i parametri valutativi della Relazione di cui al punto A.4.1 e l’art. 9 del Disciplinare nel quale si illustra il contenuto della Busta “B” – Offerta tecnica.

Chiarimento n. 9

Domanda:

RIF. Chiarimento n. 10

Segnaliamo che non risulta esistente un quadro ABB Mod. SYSTEM PRO E POWER con carpenteria INOX. Si chiede di confermare che la dicitura “INOX” sia un refuso.

Risposta:

Sono ammessi prodotti equivalenti. Infatti, la nota di chiarimento si riferisce alle voci di elenco prezzi identificate dal codice “NPF_007a`` ed “NPF_007b”, le quali riportano, testualmente: “Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico di Bassa Tensione Tipo ABB Mod. SYSTEM PRO E POWER - INOX - In > 4000A o equivalente, in lamiera d`acciaio, (omissis)”.

In alcun punto della descrizione è specificato che il requisito “INOX” debba riferissi alla carpenteria.

Propriamente, la parola INOX è inserita nel nome proprio del prodotto. Con tale dicitura il produttore identifica una linea di quadri elettrici che, per correnti nominali maggiori di 4.000 A, possiede montanti e traverse in acciaio inox AISI 304, in grado di contrastare le correnti parassite.