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RIF. Chiarimento n. 7
QUESITO 1): con la presente si richiede di voler cortesemente confermare che la categoria IB.09 riportata a pagina 14 del Disciplinare di gara può essere sostituita e/o equiparata alla categoria IA.04 per un totale delle due pari a € 2.190.616,68.
QUESITO 2): si chiede se i professionisti debbano essere del gruppo di lavoro di cui al punto B del disciplinare, debbano essere semplicemente individuati e indicati nella documentazione di gara dall’impresa offerente oppure se debbano costituire un raggruppamento tra loro e/o con l’impresa offerente.
Domanda del: 31/10/2024 aggiornata il 31/10/2024 -
RISPOSTA al quesito 1): Si conferma che ai fini della determinazione dei lavori che concorrono al raggiungimento del requisito art. 5 - C.1 capacità tecnica e professionale relativa alla progettazione, esclusivamente per la categoria – ID.Opere – IB.09, è ammessa la qualificazione nella categoria IA.04.
Pertanto, nel caso si intenda sostituire il requisito relativo ai lavori di categoria IB.09 con lavori di categoria IA.04, sono ammissibili entrambe le due situazioni:
- espletamento negli ultimi cinque antecedenti la data di pubblicazione del bando, di servizi di progettazione, in numero non superiore a due, relativi ai lavori appartenenti alla categoria IA.04 per un totale di € 2.190.616,68 = € 687.817,66 + € 1.502.799,02;
oppure:
- espletamento negli ultimi cinque antecedenti la data di pubblicazione del bando, di servizi di progettazione, in numero non superiore a due, relativi ai lavori appartenenti alla categoria IA.04 per un totale di € 687.817,66 e di servizi di progettazione, in numero non superiore a due, sempre per la categoria IA.04, per un totale di € 1.502.799,02.
RISPOSTA al quesito 2): Si richiama quanto previsto dal l’art.5 del disciplinare di gara, dove si prevede che “i concorrenti che non possiedono la suddetta qualificazione devono indicare o associare per la redazione del progetto, professionisti indicati dall’art. 66, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023. ……………………………………. In ogni caso tutti i concorrenti, singoli o raggruppati, con o senza attestazione SOA per la progettazione, dovranno dichiarare, a pena di esclusione, i dati identificativi dei professionisti di cui intendono avvalersi.
Sul punto si richiama anche quanto previsto dall’art.5.B.2 (……………..Tali soggetti, appartenenti allo staff tecnico del concorrente -in caso di qualificazione per costruzione e progettazione- oppure indicati dal concorrente o associati allo stesso, ……………………………………..)
Pertanto, i professionisti del gruppo di lavoro -se non facenti parte dello staff del concorrente- possono essere indicati dal concorrente o partecipare come associati, anche tra di loro in RTP, o associati allo stesso concorrente.